Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contribuente abbia detenuto per un periodo ininterrotto di un anno almeno il 10% del capitale sociale della società che distribuisce i dividendi o della società nella quale le azioni vendute/assegnate sono detenute ovvero della società che è soggetta a liquidazione.
Il periodo di detenzione ininterrotto ai fini dell’esenzione dei dividendi ottenuti da società romene/stabili organizzazioni di società straniere di paesi membri, da società controllanti o dalle affiliate stabilite in un altro paese membro è ridotto da 2 ad 1 anno.
I dividendi pagati da una società romena ad un’altra società romena sono esenti da tassazione se il beneficiario detiene almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno un anno. In passato tale requisito non era previsto.
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